Art. 16.
(Modifica dell'articolo 32 del regolamento).

      1. L'articolo 32 del regolamento è sostituito dal seguente:

      «Art. 32. - (Schedario della popolazione temporanea). - 1. I cittadini italiani, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e gli stranieri che, pur dimorando nel comune da più di quattro mesi, non intendono trasferirvi la residenza meramente anagrafica ovvero intendono mantenere la propria residenza meramente anagrafica nel comune di nascita, devono iscriversi nello schedario della popolazione temporanea.
      2. All'atto della richiesta dell'iscrizione nello schedario di cui al comma 1 è necessario comprovare la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, nonché indicare l'ubicazione e le caratteristiche essenziali della struttura abitativa in cui si intende dimorare ovvero continuare a dimorare, comprovando la rispondenza dell'alloggio ai requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio del certificato di abitabilità in ordine agli immobili destinati ad uso abitativo, ai requisiti fissati dai regolamenti locali di igiene, nonché agli ulteriori requisiti igienico-sanitari definiti dal decreto emanato dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni. Se la richiesta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea concerne anche la famiglia, l'interessato deve esibire anche gli atti autentici che ne dimostrano la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea od apolide, ovvero dall'ufficio dell'anagrafe del comune di provenienza se cittadino italiano.

 

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      3. L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o d'ufficio quando l'ufficiale di anagrafe viene a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi.
      4. Qualora le persone tenute all'iscrizione ai sensi del presente articolo non vi provvedano nel termine di trenta giorni, ovvero non forniscano le informazioni previste dal comma 2 del presente articolo nello stesso termine, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, e sono dal comune allontanate ai sensi della normativa vigente.
      5. L'iscrizione nello schedario di cui al comma 1 esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.
      6. La revisione dello schedario di cui al comma 1 deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune:

          a) perché se ne sono allontanate o sono decedute;

          b) perché vi hanno stabilito la residenza meramente anagrafica.

      7. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario di cui al comma 1 deve essere comunicata all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale comune di residenza meramente anagrafica».